Statuto SIIA

statuto siia

Lo statuto della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana Contro l’Ipertensione Arteriosa, approvato 30 Settembre 2006.

Lo statuto [PDF: 29 Kb]

 

Art.1
È costituita una Associazione senza finalità di lucro e con esclusione di finalità sindacali, denominata “Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana Contro l’Ipertensione Arteriosa” con sede in Milano, Via Aristide de Togni 14 e domicilio legale nella città di residenza del Presidente della Società. E’ in facoltà del Consiglio Direttivo deliberare lo spostamento della sede sociale all’interno del Comune di Milano.

Art.2
Scopi dell’Associazione sono:

  • Favorire il progresso degli studi sperimentali e clinici sull’ipertensione arteriosa, nonché lo sviluppo e l’applicazione dei migliori metodi nella Clinica dell’Ipertensione Arteriosa.
  • Favorire lo sviluppo e la standardizzazione delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica nonché dei criteri di valutazione dell’Ipertensione Arteriosa, anche attraverso elaborazione di linee guida in collaborazione con Istituzioni Sanitarie pubbliche, Enti Regolatori Nazionali e/o Regionali ed altre Società od Organismi Scientifici.
  • Promuovere ricerche scientifiche e trial di studio in collaborazione tra vari gruppi italiani in stretta relazione con la Società Europea ed Internazionale dell’Ipertensione, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, la Lega Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa e le varie Società scientifiche internazionali e nazionali interessate ai problemi dell’Ipertensione.
  • Favorire la formazione scientifica di giovani ricercatori.
  • Promuovere la diffusione delle conoscenze nel campo dell’Ipertensione Arteriosa e dei rischi cardio-cerebro-nefrovascolari e dismetabolici ad essa connessi attraverso congressi, riunioni, corsi di aggiornamento e formazione permanente con programmi annuali di attività ECM (Educazione Continua in Medicina), nonché favorire iniziative di educazione sanitaria e di divulgazione rivolte alla
    prevenzione e agli aspetti sociali della malattia ipertensiva, con particolare riguardo ai danni provocati da un’ipertensione non adeguatamente controllata, attraverso campagne mediatiche ed ogni altra iniziativa idonea.
  • Organizzare almeno un congresso scientifico annuale aperto a tutti i Soci.

Art.3
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei Soci e da somme eventualmente devolute da Enti Pubblici e Privati a qualsiasi titolo. L’Associazione non esercita attività imprenditoriali o partecipazione ad esse salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua quali: congressi, riunioni, corsi di aggiornamento e corsi di formazione permanente. Le attività sociali vengono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati purché i finanziamenti stessi non configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti
attraverso soggetti collegati. Le attività ECM (Educazione Continua in Medicina) potranno essere finanziate attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Art.4
L’Associazione si compone di Soci Ordinari ed Onorari. Possono essere ammessi quali Soci Ordinari i medici ed i ricercatori residenti in Italia che abbiano dimostrato di essere seri cultori dell’Ipertensione Arteriosa attraverso la loro attività clinica e scientifica. La domanda di ammissione firmata individualmente deve pervenire alla Segreteria della Società almeno tre mesi prima dell’Assemblea annuale e deve essere corredata da:

  1. Curriculum vitae.
  2. Elenco delle pubblicazioni riguardanti l’Ipertensione Arteriosa o attinenti argomenti affini, o qualunque documento comprovante l’interesse scientifico e l’attività clinica nella ipertensione arteriosa.
  3. Lettere di presentazione di due membri dell’Associazione o di autorevoli esperti stranieri.

Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo al quale compete di valutare ed accettare o meno le domande. I nominativi degli aspiranti accettati dal Consiglio Direttivo vengono infine sottoposti per ratifica all’Assemblea.

L’Assemblea elegge i nuovi membri con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Soci Onorari possono essere nominati ricercatori italiani e stranieri che nel campo dell’Ipertensione Arteriosa abbiano raggiunto chiara fama internazionale nonché persone o Enti che abbiano contribuito allo sviluppo dell’Associazione. La nomina dei Soci Onorari è decisa a maggioranza dai due terzi dell’Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

Art.5
Hanno diritto al voto e sono eleggibili per il Consiglio Direttivo i Soci Ordinari. Dovere dei Soci Ordinari è di pagare annualmente la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale. Tutti i Soci hanno diritto a ricevere copia di tutte le pubblicazioni fatte dalla Società.

Art.6
I Soci cessano di appartenere all’Associazione o per spontanee dimissioni o perché morosi da almeno tre anni. I Soci non in regola con le quote da più di un anno dovranno ricevere notifica della morosità dalla Società.

Art.7
Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea Plenaria
  2. Il Consiglio Direttivo.
  3. Il Comitato di Indirizzo

Art.8
L’Assemblea Plenaria è costituita dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari. Essa è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci ordinari. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente dai Soci ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote. Non sono ammesse deleghe. L’Assemblea Plenaria ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

  1. Nomina gli scrutatori per le operazioni di voto.
  2. Elegge il Consiglio Direttivo.
  3. Discute ed approva il bilancio ed il rendiconto consuntivo.
  4. Delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione, sia stata richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei membri dell’Assemblea.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. L’Assemblea può essere altresì convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei membri dell’Associazione.
La convocazione è fatta dal Presidente almeno trenta giorni prima della data della riunione a mezzo lettera o posta elettronica e tramite pubblicazione sul sito web della Società nell’area riservata ai soci. L’avviso di convocazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.
Al di fuori dei casi espressamente previsti agli artt. 4, 14 e 15 del presente statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente.

Art.9
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le finalità della Società secondo gli scopi indicati nell’art. 2 e in base agli orientamenti indicati dalla Assemblea dei Soci che prevedano anche i sistemi di verifica sul tipo e sulla qualità delle attività svolte. Il Consiglio Direttivo è composto da 10 Consiglieri eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea Plenaria più il Presidente eletto in base a precedente designazione, come indicato in commi successivi di questo articolo.
Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo il Presidente uscente della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa nonché 2 membri, eletti anch’essi a scrutinio segreto, con il mandato di coordinare, in armonia con il Consiglio Direttivo , le attività proprie della Lega Italiana per la Lotta contro l’Ipertensione Arteriosa. Nelle votazioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità, prevale il voto del Presidente della Società della Ipertensione Arteriosa. I Soci Ordinari con almeno tre anni di anzianità possono porre la propria candidatura al Consiglio Direttivo comunicandola al Presidente almeno 60 giorni prima
dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo ratifica tali candidature e può individuare per proprio conto ulteriori candidati. Il Presidente, dopo aver accertato la disponibilità dei Soci proposti dal Consiglio Direttivo ad accettare la candidatura, dispone la pubblicazione dell’elenco dei candidati sul sito web della Società ed in allegato alla convocazione dell’Assemblea. Lo stesso elenco viene comunicato all’Assemblea che precede la votazione ed è affisso nella sede del seggio elettorale.
I Consiglieri sono eletti a scrutinio segreto da tutti i Soci con diritto di voto.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo ciascun Socio Ordinario dispone di sette voti, uno dei quali per l’elezione dei due membri rappresentanti la Lega Italiana Contro l’Ipertensione. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti per un mandato di due anni. Nessun Socio Ordinario è eleggibile per più di due mandati consecutivi, salva la possibilità di nuova elezione decorsi due anni dall’ultimo mandato ricoperto.
Nel caso che un Consigliere abbia a cessare la sua carica prima del termine del mandato, gli succederà, acquisendone l’anzianità, il Socio che, tra i non eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale l’anzianità di età. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente , il Segretario ed il Tesoriere. A tali cariche non sono eleggibili i due Consiglieri eletti al fine di coordinare le attività proprie della Lega.
Come Presidente è nominato chi ha ricoperto la carica di Vice Presidente durante il mandato immediatamente precedente. In caso di rinuncia o impossibilità del Vice-Presidente a coprire la carica di Presidente, l’Assemblea eleggerà 11 anziché 10 Consiglieri ed il Presidente sarà eletto dal Consiglio Direttivo.
Le cariche di Presidente e Vice-Presidente hanno durata biennale e non sono rinnovabili.
Quella di Segretario e quella di Tesoriere possono essere ricoperte per non più di due mandati, anche consecutivi. La carica di Presidente può essere esercitata anche successivamente all’espletamento di due mandati nel Consiglio, da quei membri che fossero eletti alla carica di Vice-Presidente durante il loro secondo mandato.
Le cariche sociali non prevedono alcuna retribuzione salvo il rimborso delle spese vive di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione alle riunioni associative.

Art.10
Il Presidente rappresenta la Società e presiede a tutte le riunioni della Società e del Consiglio. Può inoltre svolgere tutti gli altri compiti di cui sia investito dal Consiglio.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e lo assiste se chiamato. Egli può svolgere inoltre, tutti gli altri compiti di cui sia investito dal Consiglio.
Il Segretario deve tenere i resoconti delle sedute della Società, del Consiglio e di eventuali Commissioni e assiste il Presidente nelle mansioni attinenti al suo ufficio. Il Tesoriere gestisce i fondi della Società secondo le direttive del Consiglio e prepara i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Art.11
Il Comitato di Indirizzo è costituito dal Consiglio Direttivo in carica e dai Past President della Società. Il Comitato di Indirizzo, che si riunisce di norma una volta all’anno, definisce le grandi linee strategiche di sviluppo della Società anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni pubbliche e le altre Società Scientifiche. E’ facoltà del Consiglio Direttivo di invitare di volta in volta a partecipare alle riunioni del Comitato di Indirizzo i Soci della Società che possono fornire un particolare contributo di competenza su argomenti all’Ordine del Giorno.

Art.12
È prevista la costituzione di Sezioni Regionali o Interregionali nelle sedi che ne faranno richiesta. Le Sezioni Regionali ed Interregionali sono organi decentrati della Società. La
Società regola con apposito regolamento, emanato dal Consiglio Direttivo, il funzionamento delle Sezioni.
Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo della Società in ogni Regione in cui almeno 20 Soci Ordinari, residenti ed operanti nella Regione ed in regola con la quota sociale, ne facciano richiesta. Ove opportuno, oppure ove il numero dei Soci non fosse sufficiente, il Consiglio Direttivo potrà istituire una Sezione Interregionale.

Art.13
L’anno sociale ed esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Le cariche sociali entrano in funzione il 1° gennaio successivo alla nomina.

Art.14
Gli emendamenti allo Statuto devono essere proposti per iscritto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci almeno tre mesi prima della data dell’Assemblea. Il Consiglio comunicherà il testo degli emendamenti a tutti i Soci almeno un mese prima dell’Assemblea, unitamente alla convocazione della stessa.
L’approvazione di un emendamento richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti e votanti.

Art.15
L’Associazione può essere sciolta per decisione dell’Assemblea con una maggioranza dei tre quarti dei presenti e votanti.
In tale caso l’Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione, e devoluzione delle eventuali attività.

NORME TRANSITORIE:

A ) Fino al rinnovo delle cariche elettive il Presidente ed il Vice Presidente della Lega Italiana per la Lotta Contro l’Ipertensione Arteriosa in carica al momento dello scioglimento della stessa, entrano a far parte del Consiglio Direttivo quali coordinatori delle attività proprie della Lega medesima.

B ) Gli attuali Soci Aderenti che abbiano compiuto un anno di appartenenza attiva alla sezione regionale ed in regola con il pagamento delle quote diventano Soci Ordinari previa ratifica del Consiglio Direttivo e successiva approvazione da parte dell’Assemblea.